Art. 20 
 
     Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1.  L'art.  31  della  legge  regionale  n.  25/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31 (Competenze della Citta' metropolitana di Genova  e  delle
province). - 1. La Citta'  metropolitana  di  Genova  e  le  province
svolgono le  funzioni  amministrative  concernenti  il  rilascio,  la
sospensione e la revoca delle  autorizzazioni  di  cui  all'art.  30,
comma 1,  nonche'  l'irrogazione  dei  provvedimenti  sanzionatori  e
cautelari secondo  le  modalita'  stabilite,  rispettivamente,  negli
articoli 34, 34-bis e 34-ter. 
  2. La Citta' metropolitana di Genova e le province: 
    a) provvedono agli adempimenti di cui al comma  1  entro  novanta
giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
e dall'accertamento dell'infrazione per la sospensione e la revoca; 
    b) verificano la permanenza dei requisiti in  base  ai  quali  e'
stata rilasciata l'autorizzazione con cadenza almeno ogni due anni  e
procedono alla immediata revoca dell'autorizzazione qualora accertino
il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 30.».