Art. 25 Inserimento del Titolo II bis della legge regionale n. 25/2007 1. Dopo il Titolo II della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «TITOLO II bis Registro regionale delle imprese esercenti attivita' di trasporto non di linea di viaggiatori su strada. Art. 34-quater (Registro regionale). - E' istituito, presso la Regione, il Registro regionale telematico delle imprese esercenti gli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d). 2. La Giunta regionale puo', con proprio provvedimento, definire i contenuti del Registro di cui al comma 1, nonche' le modalita' di tenuta e aggiornamento del Registro medesimo. 3. A tal fine la Citta' metropolitana e le province provvedono all'aggiornamento telematico delle sezioni del Registro regionale a scala metropolitana e provinciale, all'interno delle quali e' annotato l'elenco delle imprese autorizzate all'attivita' di trasporto con la specificazione del numero di autobus in dotazione nonche' delle relative caratteristiche tecniche, compresa la classe emissiva, dei numeri di targa e di telaio e dell'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalita' delle imprese nazionali. 4. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Citta' metropolitana di Genova o alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' di noleggio autobus con conducente indicati nell'art. 30. Le comunicazioni devono pervenire alla Citta' metropolitana o alla Provincia entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti. 5. La Citta' metropolitana o la Provincia provvedono alla cancellazione dell'impresa dal Registro regionale e alla tempestiva comunicazione di tale provvedimento alla Regione nei casi in cui: a) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa; b) la sua attivita' sia comunque cessata; c) siano venuti meno anche solo uno dei requisiti di cui all'art. 30; d) sia stato adottato un provvedimento di sospensione non seguito dalla regolarizzazione della posizione dell'impresa entro il termine a tal fine assegnato o un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 34-ter; e) l'impresa utilizzi, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici in violazione dell'art. 33. 6. I comuni provvedono ad aggiornare la sezione del Registro regionale contenente l'elenco delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c). 7. Ove la Citta' metropolitana di Genova, le province e i comuni non procedano all'aggiornamento delle sezioni del Registro telematico di loro competenza, il Presidente della Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta entro trenta giorni dalla scadenza del ridetto termine. Il commissario ad acta assume gli atti a tal fine necessari e gli oneri derivanti dalla sua attivita' sono a carico dell'Ente inadempiente.».