Art. 25 
 
   Inserimento del Titolo II bis della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. Dopo il Titolo II della legge regionale n. 25/2007 e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
 
                           «TITOLO II bis 
Registro regionale delle imprese esercenti attivita' di trasporto non
                 di linea di viaggiatori su strada. 
 
   Art. 34-quater (Registro regionale). -  E'  istituito,  presso  la
Regione, il Registro regionale telematico delle imprese esercenti gli
autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 2, comma 2, lettere
a), b), c) e d). 
  2. La Giunta regionale puo', con proprio provvedimento, definire  i
contenuti del Registro di cui al comma 1,  nonche'  le  modalita'  di
tenuta e aggiornamento del Registro medesimo. 
  3. A tal fine la Citta'  metropolitana  e  le  province  provvedono
all'aggiornamento telematico delle sezioni del Registro  regionale  a
scala  metropolitana  e  provinciale,  all'interno  delle  quali   e'
annotato  l'elenco  delle  imprese   autorizzate   all'attivita'   di
trasporto con la specificazione del numero di  autobus  in  dotazione
nonche' delle relative caratteristiche tecniche, compresa  la  classe
emissiva, dei numeri di targa e di telaio  e  dell'annotazione  degli
autobus acquistati  con  sovvenzioni  pubbliche  di  cui  possa  aver
beneficiato la totalita' delle imprese nazionali. 
  4. Le imprese iscritte nel Registro regionale  delle  imprese  sono
tenute a comunicare  alla  Citta'  metropolitana  di  Genova  o  alla
Provincia di competenza ogni fatto  o  circostanza  che  implichi  la
perdita o il mutamento dei requisiti per  l'iscrizione  nel  Registro
stesso e, in genere, ogni  modifica  della  struttura  aziendale  che
possa  pregiudicare  il  possesso  dei  requisiti   per   l'esercizio
dell'attivita' di noleggio autobus con conducente indicati  nell'art.
30. Le comunicazioni devono pervenire  alla  Citta'  metropolitana  o
alla Provincia entro trenta giorni da quando il fatto o  la  modifica
sono avvenuti. 
  5.  La  Citta'  metropolitana  o  la  Provincia   provvedono   alla
cancellazione dell'impresa dal Registro regionale e  alla  tempestiva
comunicazione di tale provvedimento alla Regione nei casi in cui: 
    a) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa; 
    b) la sua attivita' sia comunque cessata; 
    c) siano venuti meno anche solo uno dei requisiti di cui all'art.
30; 
    d) sia stato adottato un provvedimento di sospensione non seguito
dalla regolarizzazione della posizione dell'impresa entro il  termine
a tal fine assegnato o un provvedimento di revoca ai sensi  dell'art.
34-ter; 
    e) l'impresa utilizzi, anche occasionalmente, autobus  acquistati
con contributi pubblici in violazione dell'art. 33. 
  6. I comuni  provvedono  ad  aggiornare  la  sezione  del  Registro
regionale contenente l'elenco delle licenze e  autorizzazioni  per  i
servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c). 
  7. Ove la Citta' metropolitana di Genova, le province  e  i  comuni
non procedano all'aggiornamento delle sezioni del Registro telematico
di loro competenza, il  Presidente  della  Giunta  regionale  diffida
l'Ente inadempiente  a  provvedere  entro  un  congruo  termine,  non
inferiore  a  trenta  giorni.  Decorso  infruttuosamente  il  termine
assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia,  il
Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta entro
trenta giorni dalla scadenza del ridetto termine. Il  commissario  ad
acta assume gli atti a tal fine necessari e gli oneri derivanti dalla
sua attivita' sono a carico dell'Ente inadempiente.».