Art. 27 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In fase di prima applicazione: 
    a) la  Commissione  regionale  di  cui  all'art.  7  della  legge
regionale n. 25/2007, come  modificato  dall'art.  4  della  presente
legge, e' nominata entro centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge e inizia ad operare a far data  dal  1°  ottobre
2019; 
    b) le Linee guida di cui all'art. 7, comma  11-bis,  della  legge
regionale n. 25/2007, come inserito dall'art. 4 della presente legge,
sono emanate entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente legge; 
    c) gli oneri per esami di cui all'art.  12,  comma  1-bis,  della
legge regionale n. 25/2007, come inserito dall'art. 8 della  presente
legge, si applicano per le domande d'iscrizione all'esame  presentate
a far data dal 1° luglio 2019. 
  2.  Fino  al  30  settembre  2019  resta  operante  la  Commissione
regionale di cui al  previgente  art.  7  della  legge  regionale  n.
25/2007, per lo svolgimento degli  esami  relativi  alle  domande  di
iscrizione presentate  entro  il  30  giugno  2019  e  continuano  ad
applicarsi le indicazioni sulle materie d'esame emanate dalla  Giunta
regionale ai sensi del previgente art. 10 della  legge  regionale  n.
25/2007, la convenzione stipulata ai sensi del previgente art. 12-bis
della medesima legge, nonche' le altre determinazioni  assunte  dalla
Regione sul funzionamento della sopracitata Commissione.