Art. 3 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1.  L'art.  5  della  legge  regionale  n.  25/2007  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali).
- 1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono  essere  impiegati
per l'integrazione dell'esercizio di  trasporti  pubblici  locali  di
linea secondo quanto stabilito  nel  contratto  di  servizio  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del
sistema del trasporto  pubblico  regionale  e  locale)  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  mediante  la  stipula  di   apposite
convenzioni tra le aziende  aggiudicatarie  dei  ridetti  servizi  di
trasporto con i titolari di licenze di taxi  o  di  autorizzazioni  a
noleggio con conducente e loro forme associative.».