Art. 4 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. Al comma 2 dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: 
      «a) un preside di Istituto professionale statale designato  dal
direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria - sede  di
Genova - nell'ambito di quattro  nominativi  proposti  dai  dirigenti
degli uffici scolastici provinciali della Liguria, che la presiede;»; 
    b) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: 
      «c) un esperto del  settore  designato  alternativamente  dalla
Camera di commercio, industria. artigianato ed agricoltura di  Genova
e dalla Camera di commercio Riviere di Liguria;». 
  2. Il comma 4 dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  La  Commissione  svolge  le  funzioni  di   organizzazione   e
svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di  idoneita'
all'esercizio  del  servizio,  con   particolare   riferimento   alla
valutazione della conoscenza geografica e toponomastica.». 
  3. Il comma 5 dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  un  dipendente
designato  dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura di Genova.». 
  4. Il comma 6 dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per la validita' delle sedute della Commissione  e'  necessaria
la presenza di almeno quattro componenti.». 
  5. Il comma 9 dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «9. La Commissione resta in carica cinque anni. I componenti  della
Commissione non possono essere nominati per piu' di due mandati.». 
  6. Il comma 10 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti, ove  dovuti,
da  parte  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura di Genova le indennita' e i  rimborsi  spesa  nei  limiti
previsti dalla normativa vigente  e  delle  risorse  derivanti  dagli
introiti di cui all'art. 12, e sulla base delle indicazioni  previste
nelle Linee guida di cui al comma 11-bis.». 
  7. Dopo il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis. Con deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  emanate
Linee guida  per  disciplinare  le  modalita'  e  i  criteri  per  lo
svolgimento degli esami e per  il  funzionamento  della  Commissione,
tenuto  conto  dell'apporto  tecnico  della  Camera   di   commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Genova  e  sentite   le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.».