Art. 5 
 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Presso  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura di Genova e la Camera di commercio Riviere di Liguria  e'
istituito il ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  o  natanti  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) adibiti a servizi  pubblici  non
di linea, di seguito denominato ruolo.». 
  2. Il comma 2 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: 
  «2. L'iscrizione nel ruolo, a seguito  del  superamento  dell'esame
effettuato  dalla  Commissione  a  norma  dell'art.  7,   costituisce
requisito indispensabile per il rilascio: 
    a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi; 
    b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio
di autovettura con conducente. 
  2-bis. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 11  agosto  2003,
n.  218  (Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di   viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e  successive
modificazioni e integrazioni, le imprese di trasporto di  viaggiatori
mediante noleggio di  autobus  con  conducente,  in  qualsiasi  forma
costituite, si considerano abilitate  all'esercizio  dei  servizi  di
noleggio con conducente di cui alla legge  15  gennaio  1992,  n.  21
(Legge quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea) e successive modificazioni e  integrazioni.  A
tal fine, previa presentazione di specifica domanda, sono iscritti di
diritto al ruolo dei conducenti di cui al comma  1  i  rappresentanti
legali delle suddette imprese e i dipendenti delle stesse in possesso
dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui i
medesimi restano alle loro  dipendenze.  L'iscrizione  e'  cancellata
quando vengono meno i requisiti  della  rappresentanza  legale  nelle
imprese del rapporto di lavoro presso le medesime imprese  nonche'  i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 30.». 
  3. Al comma 3 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «L'iscrizione nel
ruolo e' inoltre» sono sostituite dalle seguenti:  «L'iscrizione  nel
ruolo della Liguria, di cui al comma 1 e'».