Art. 10 
 
               Indennita' differita di reversibilita' 
 
  1. In caso  di  morte  del  titolare  dell'assegno  diretto  o  del
consigliere regionale, del Presidente della giunta e  del  componente
della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale, che
abbia gia' maturato il diritto all'indennita'  differita,  la  stessa
viene riservata, a seguito di istanza presentata improrogabilmente, a
pena di prescrizione del diritto, entro dodici mesi  dalla  data  del
decesso, con decorrenza dal  primo  giorno  del  mese  successivo,  a
favore: 
    a) del coniuge, finche' nello stato vedovile; 
    b) della parte dell'unione civile di cui  alla  legge  20  maggio
2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra  persone  dello
stesso sesso e disciplina  delle  convivenze),  finche'  non  diventi
parte di una nuova unione civile o contragga matrimonio, purche'  non
sia stata manifestata la volonta' di scioglimento; 
    c) dei figli legittimi, o legittimati,  o  adottivi,  o  naturali
riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finche' minorenni; 
    d) dei figli di cui alla lettera c) anche se maggiorenni, purche'
studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', o inabili
al lavoro in  modo  permanente,  che  convivevano  a  carico  dell'ex
consigliere deceduto. 
  2. Il diritto all'indennita' differita si estingue con  il  decesso
delle persone che ne hanno beneficiato al  momento  della  morte  del
consigliere, del Presidente  della  giunta  o  del  componente  della
giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale. 
  3. Le condizioni per la concessione  dell'indennita'  differita  di
reversibilita'  devono  sussistere  al  momento   del   decesso   del
consigliere, del Presidente  della  giunta  o  del  componente  della
giunta regionale non facenti parte del consiglio  regionale.  Qualora
vengano a cessare, l'assegno e' revocato. 
  4. Qualora uno dei beneficiari dell'indennita'  differita  entri  a
far parte del  Parlamento  europeo,  del  Parlamento  nazionale,  del
consiglio regionale o di  altro  consiglio  regionale,  il  pagamento
dell'assegno resta sospeso per tutta  la  durata  dell'esercizio  del
mandato ed e' ripristinato alla cessazione di questo.