Art. 11 
 
                  Misura dell'indennita' differita 
 
  1.   L'ammontare   dell'indennita'   differita   indiretta   o   di
reversibilita' al coniuge, ai figli o agli altri  aventi  diritto  e'
stabilito in percentuale l'indennita' differita o  liquidata,  o  che
sarebbe spettata al consigliere, al  Presidente  della  giunta  e  al
componente della giunta regionale non  facente  parte  del  consiglio
regionale al momento del decesso, secondo le seguenti misure: 
  a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto  all'indennita'
differita: 60 per cento; 
  b) al coniuge superstite con figli  aventi  diritto  all'indennita'
differita: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per
ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento; 
  c) al figlio superstite avente diritto all'indennita' differita: 60
per cento; quando i figli siano piu' di uno,  l'indennita'  differita
e' aumentata del 15 per cento per ogni unita' successiva fino  ad  un
massimo del 100 per cento ed  e'  ripartita  tra  di  essi  in  parti
uguali; 
    d) negli altri casi: 50 per cento.