Art. 12 
 
                Condizioni per l'indennita' differita 
 
  1. Qualora il decesso dei  consiglieri  regionali,  del  Presidente
della giunta e dei componenti  della  giunta  regionale  non  facenti
parte  del  consiglio  regionale  avvenga  per  causa  di   servizio,
l'attribuzione  della  quota  di  indennita'  differita  compete   ai
beneficiari anche se il deceduto non sia in  possesso  dei  requisiti
richiesti per il conseguimento dell'indennita' differita. Nel caso in
cui  il  decesso  avvenga  nel  secondo  o  nei  successivi   mandati
l'indennita' differita e' commisurata  ai  contributi  effettivamente
versati.