Art. 16 
 
                     Indennita' di fine mandato 
 
  1. Con riferimento all'indennita' di fine mandato restano ferme  le
disposizioni di cui al capo II della  legge  regionale  n.  3/1987  e
successive  modificazioni  e  integrazioni.   Il   termine   previsto
dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3/1987  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' riferito all'ultimo  versamento  nel
bilancio della regione dei contributi di cui alla presente legge.