Art. 17 
 
                           Rinunciabilita' 
 
  1. Il consigliere regionale, il Presidente della giunta regionale o
componente della giunta regionale che  non  fa  parte  del  consiglio
regionale,  eletto   o   nominato   nell'undicesima   legislatura   e
successive, puo' rinunciare  a  ciascuna  delle  indennita'  previste
dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere  al
Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, entro e non
oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua  proclamazione.
In caso di  dichiarata  rinuncia,  non  si  applicano  le  trattenute
previste dall'art. 8, comma 4. 
  2. In caso di rinuncia all'indennita'  a  carattere  differito  non
trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilita'.