Art. 19 
 
                      Monitoraggio della spesa 
 
  1. Il collegio interno dei  revisori  dei  conti  di  cui  all'art.
12-bis della legge regionale 17  agosto  2006,  n.  25  (Disposizioni
sull'autonomia del consiglio regionale  assemblea  legislativa  della
Liguria) e successive modificazioni e integrazioni provvede tempo per
tempo a monitorare l'andamento del rapporto tra le  nuove  indennita'
differite attribuite e  la  prevedibile  riduzione  della  spesa  per
assegni e indennita' in essere che  assicura  l'assenza  di  nuovi  o
maggiori oneri. 
  2.  Il  collegio   interno   dei   revisori   dei   conti   segnala
tempestivamente   all'ufficio   di   Presidenza,   ai   fini    delle
determinazioni di cui al capo III della legge regionale n. 25/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, l'eventuale palesarsi di  un
prevedibile tendenziale futuro scostamento dell'andamento reale della
spesa da tale previsione.