Art. 21 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Dal termine per l'attribuzione dell'assegno di fine  mandato  ai
sensi dell'art. 13, comma  3,  della  legge  regionale  n.  3/1987  e
successive modificazioni e integrazioni, e comunque  entro  trentasei
mesi dal medesimo termine, i consiglieri  regionali  o  i  componenti
della giunta regionale che non fanno parte  del  consiglio  regionale
eletti o nominati nella decima legislatura che abbiano  espletato  il
mandato  consiliare  per  un   periodo   non   inferiore   a   quello
intercorrente tra l'approvazione della presente legge  e  il  termine
della stessa legislatura, possono avanzare, con comunicazione scritta
al Presidente  del  consiglio  regionale  assemblea  legislativa,  la
richiesta  di  effettuare  i'  versamenti  necessari   per   maturare
l'indennita' differita  di  cui  alla  presente  legge.  In  caso  di
rielezione o nuova nomina  nell'undicesima  legislatura  il  suddetto
termine di trentasei mesi decorre dall'inizio della stessa undicesima
legislatura. In ogni caso, la  rivalutazione  del  montante  prevista
all'art. 8, comma 5, avviene dalla data dell'ultimo versamento. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'importo  da  versare  per  ottenere
l'indennita' differita e' pari all'8,80 per cento dell'indennita'  di
carica lorda, nella misura, di cui all'art. 2, comma 1,  della  legge
regionale  n.  3/1987  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
determinata al momento dell'entrata in vigore della  presente  legge,
con esclusione di qualsiasi ulteriore indennita' di  funzione  e  del
rimborso delle spese di esercizio del mandato,  moltiplicato  per  un
numero equivalente al numero massimo delle  mensilita'  di  un'intera
legislatura, individuato in sessanta mensilita'.  Tale  importo  puo'
essere corrisposto in un'unica  soluzione,  ovvero  rateizzato  nella
durata massima di trentasei mesi a far data  dalla  comunicazione  di
cui al comma 1. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in ogni caso,  fintanto  che  non
sia stato completato il piano di  versamenti,  il  consigliere  o  il
componente della giunta regionale che  non  fa  parte  del  consiglio
regionale non matura il diritto all'indennita' differita. Nel caso in
cui, completati i versamenti, il consigliere o  il  componente  della
giunta  non  facente  parte  del  consiglio  regionale  non  abbia  i
requisiti anagrafici per conseguire  il  diritto  all'indennita',  si
procede  alla  rivalutazione  del  montante  contributivo  versato  a
decorrere dalla data di completo versamento dei contributi e sino  al
conseguimento dei necessari requisiti di eta'. 
  4.  Per  i  consiglieri  regionali  o  i  componenti  della  giunta
regionale in carica al momento dell'entrata in vigore della  presente
legge  che  non  abbiano  mai  svolto  il   mandato   in   precedenti
legislature, per ogni anno di mandato  assembleare  oltre  il  quinto
anno l'eta' richiesta per il conseguimento del diritto all'indennita'
differita e' diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni. 
  5. Per i consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in
vigore della presente legge che abbiano svolto il mandato  consiliare
anche in legislature precedenti, per i quali continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al capo III della legge regionale n. 3/1987  e
successive modificazioni e  integrazioni  e  per  i  quali  e'  stato
realizzato il ricalcolo ai  sensi  della  legge  regionale  attuativi
dell'Intesa, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma  2,  della
legge regionale n. 48/2012 e successive modificazioni e integrazioni,
gli anni di mandato svolti nella decima legislatura sono  considerati
temporalmente utili ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma  2,
della  legge  regionale  n.  3/1987  e  successive  modificazioni   e
integrazioni. 
  6. Con riferimento ai consiglieri regionali,  al  Presidente  della
giunta e ai componenti della giunta regionale non facenti  parte  del
consiglio regionale divenuti inabili al lavoro o deceduti  per  cause
naturali nel corso della  decima  e  dell'undicesima  legislatura  si
applicano le disposizioni vigenti, al momento dell'approvazione della
presente legge, per i consiglieri della nona legislatura di cui  agli
articoli 20, 21 e 22 della legge regionale  n.  3/1987  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  7.  Ferma  restando,  fatto  salvo  l'art.  37,  l'abrogazione,   a
decorrere dalla decima legislatura, ai sensi dell'art. 1 della  legge
regionale n. 35/2011, del capo III della legge regionale n. 3/1987  e
successive modificazioni e integrazioni, ai consiglieri  regionali  e
ai componenti, aventi diritto,  della  giunta  regionale,  in  carica
nella  nona  legislatura  o  cessati  dal  mandato  entro   la   nona
legislatura, si applicano, ai fini della determinazione  dell'assegno
vitalizio indiretto e di reversibilita', le disposizioni di cui  alla
presente legge. 
  8. Ai fini dell'applicazione delle clausole di salvaguardia,  nella
rideterminazione dell'assegno vitalizio si considerano i  valori  che
sarebbero stati calcolati  tenendo  conto  della  disciplina  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 35/2011.