Art. 3 
 
                        Montante contributivo 
 
  1. Fermi restando, quale parte integrante della presente  legge,  i
contenuti dispositivi di cui all'Intesa, per il calcolo del  montante
contributivo si rinvia a quanto  previsto  nella  ivi  allegata  nota
metodologica, sulla base dei dati riportati nella tabella 1,  recante
le indennita' parlamentari e le  derivate  indennita'  consiliari,  e
alle percentuali di trattenuta sulle indennita' consiliari  stabilite
dalle leggi regionali vigenti in ciascun periodo  di  riferimento  ai
fini  dell'ottenimento  del  vitalizio  diretto,   indiretto   o   di
reversibilita'.  Sono  conteggiati  nel   montante   contributivo   i
contributi volontari versati per il completamento della legislatura o
il riversamento di contributi. 
  2. In ogni caso, per la rideterminazione  degli  assegni  vitalizi,
nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c)  dell'Intesa,  e  al
fine di garantire la prevista disciplina di clausole di  salvaguardia
volta   a   perseguire    condizioni    di    ragionevolezza    delle
rideterminazioni, si osservano i limiti  di  riduzione  di  cui  alla
tabella A allegata alla presente legge.