Art. 4 
 
                            Rivalutazione 
 
  1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni  indiretti  o
di  reversibilita',  come  derivanti  dalla  rideterminazione,   sono
soggetti a rivalutazione  automatica  annuale,  a  partire  dall'anno
successivo  all'applicazione  della  rideterminazione,   sulla   base
dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi  al  consumo  (FOI),  come
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.