Art. 5 
 
     Indennita' differita e trattenute sull'indennita' di carica 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge  n.
174/2012  convertito   dalla   legge   n.   213/2012,   a   decorrere
dall'undicesima legislatura, ai consiglieri regionali, al  Presidente
della giunta regionale e ai componenti della giunta regionale che non
fanno parte del consiglio regionale eletti o  nominati  nella  stessa
legislatura  o  nelle  successive,  cessati   dal   mandato,   spetta
un'indennita'   differita,   corrisposta   in   dodici    mensilita',
determinata sulla base  del  sistema  di  calcolo  contributivo  come
definito dalla presente legge. 
  2. Al fine di corrispondere l'indennita' differita di cui al  comma
1, sull'indennita' di carica al  lordo,  e'  operata  una  trattenuta
nella misura stabilita dall'art. 8, comma 4. 
  3.  In  caso  di  opzione  per  la  conservazione  del  trattamento
economico presso l'amministrazione di appartenenza,  il  consigliere,
il Presidente della giunta regionale e  il  componente  della  giunta
regionale che non fa parte del consiglio regionale ha la facolta'  di
versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 2, per
ottenere la maturazione dell'indennita' differita relativa al periodo
per cui ha avuto effetto la predetta opzione. 
  4. L'indennita' differita disciplinata dalla presente legge  ha  la
stessa natura giuridica dell'istituto di cui  all'art.  1,  comma  2,
della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35  (Modifiche  alla  legge
regionale  16  febbraio  1987,  n.  3  (Testo  unico  concernente  il
trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri
regionali)) e all'art. 10, comma 2, della legge regionale 20 dicembre
2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento  dell'ordinamento  regionale
al  decreto-legge  10  ottobre   2012,   n.   174   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213)  e  successive
modificazioni e integrazioni.