Art. 6 
 
            Diritto all'indennita' differita, versamento, 
              restituzione e ripristino dei contributi 
 
  1.  I  consiglieri  regionali,  il  Presidente  della  giunta  e  i
componenti della giunta regionale che non fanno parte  del  consiglio
regionale di cui all'art.  1,  cessati  dal  mandato,  conseguono  il
diritto all'indennita' differita  al  compimento  dei  sessantacinque
anni di eta' e a seguito dell'esercizio del mandato  assembleare  per
almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'assemblea legislativa
della Regione Liguria. 
  2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno l'eta'
richiesta per il conseguimento del diritto e' diminuita di  un  anno,
fino al limite di sessanta anni. 
  3. Ai fini del calcolo della durata del  mandato,  la  frazione  di
anno si computa come anno intero, purche' corrisponda ad  almeno  sei
mesi ed un giorno. Tale frazione non ha effetti se la  durata  e'  di
sei mesi o inferiore. 
  4.  I  consiglieri  regionali,  il  Presidente  della  giunta  e  i
componenti della giunta regionale che non fanno parte  del  consiglio
regionale che abbiano esercitato il mandato e  versato  i  contributi
per almeno trenta mesi, anche nei casi di sostituzione temporanea  di
altro consigliere o componente di giunta, possono versare,  entro  il
termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui e'  cessata
la   corresponsione   dell'indennita'   consiliare,   le   quote   di
contribuzione  per  il  tempo   occorrente   al   completamento   del
quinquennio,  individuato  nel   numero   di   sessanta   mensilita',
equivalente al numero delle mensilita' di un'intera legislatura.  Non
sono ammessi a contribuzione volontaria i consiglieri  regionali,  il
Presidente della giunta e i componenti  della  giunta  regionale  non
facenti parte del consiglio regionale la cui  elezione  o  nomina  e'
stata annullata. 
  5.  Per  i  contributi  versati  dai  consiglieri  regionali,   dal
Presidente della giunta e dai componenti della giunta  regionale  non
facenti parte del consiglio regionale  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore della  presente  legge  non  e'  ammessa  la  restituzione  ai
medesimi. La restituzione e' possibile  solo  nel  caso  in  cui  gli
stessi abbiano versato i  contributi  per  un  periodo  inferiore  al
periodo  minimo  necessario  per   il   conseguimento   del   diritto
all'indennita' differita. 
  6. Qualora i consiglieri regionali, il Presidente della giunta e  i
componenti della giunta regionale non  facenti  parte  del  consiglio
regionale, rieletti o rinominati in successive  legislature,  abbiano
in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore alla  intera
legislatura ed abbiano  richiesto  e  ottenuto  la  restituzione  dei
contributi versati, possono riversare tali contributi alla regione al
fine di ottenere il ripristino dei periodi di mandato svolti  per  il
ricalcolo del montante contributivo. Il riversamento dell'importo  di
detti contributi dovra' essere effettuato  calcolando  gli  interessi
legali e la rivalutazione monetaria.