Art. 7 
 
                        Sistema contributivo 
 
  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
l'indennita' a carattere differito e' determinata con  il  metodo  di
calcolo  contributivo,  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui  alla
tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme
di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro
e competitivita' per favorire l'equita' e  la  crescita  sostenibili,
nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e  previdenza  sociale),
come rideterminati ai sensi dell'art. 1,  comma  11,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), correlato all'eta'  del  consigliere  regionale  alla
data del conseguimento del diritto alla predetta indennita'. 
  2. Per le frazioni  di  anno  si  applica  un  incremento  pari  al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra  il  coefficiente  di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e  il  coefficiente
dell'eta' inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.