Art. 8 
 
                  Montante contributivo individuale 
 
  1. In  corrispondenza  con  il  sistema  contributivo  INPS  per  i
lavoratori  dipendenti,  il  montante  contributivo  individuale   e'
determinato applicando alla base imponibile  contributiva  l'aliquota
di cui al comma 4 aumentata di  2,75  volte  a  carico  del  bilancio
regionale come per i lavoratori  dipendenti.  La  contribuzione  cosi
ottenuta si rivaluta, su base composta, al  31  dicembre  di  ciascun
anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al  tasso
annuo di capitalizzazione di cui al comma 5. 
  2. Per base imponibile  contributiva  si  intende  l'indennita'  di
carica lorda nella misura di cui all'art. 2,  comma  1,  della  legge
regionale  16  febbraio  1987,  n.  3  (Testo  unico  concernente  il
trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri
regionali) e successive modificazioni e integrazioni, con  esclusione
di qualsiasi ulteriore indennita' di funzione e  del  rimborso  delle
spese di esercizio del mandato. 
  3. L'importo dell'indennita' a carattere  differito  e'  rivalutato
automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione
dei prezzi al consumo (FOI). 
  4. La quota di contributo a carico del consigliere, del  Presidente
della giunta e dei componenti  della  giunta  regionale  non  facenti
parte del consiglio regionale e' calcolata nella misura dell'8,80 per
cento  della  base  imponibile  contributiva   lorda.   Tale   quota,
trattenuta sulla retribuzione netta ai fini dell'art.  52,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
e successive modificazioni e integrazioni, e'  versata  sul  bilancio
della regione. 
  5. Il tasso annuo di  capitalizzazione  e'  dato  dalla  variazione
media  quinquennale  del  prodotto  interno  lordo  (PIL)   nominale,
calcolata  dall'ISTAT,  con  riferimento  al  quinquennio  precedente
l'anno da  rivalutare.  In  occasione  delle  revisioni  della  serie
storica  del  PIL  operate  dall'ISTAT  il  tasso  di  variazione  da
considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo  e'
quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si
verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni
successivi.