Art. 10
Attivita' di attrazione di alte professionalita'
1. La Regione adotta specifiche misure di incentivazione per
l'attrazione di talenti nelle materie di cui alla presente legge, per
le finalita' da essa perseguite, in coerenza con quanto gia' previsto
dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale
integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio
universitario e l'alta formazione).