Art. 10 
 
          Attivita' di attrazione di alte professionalita' 
 
  1. La  Regione  adotta  specifiche  misure  di  incentivazione  per
l'attrazione di talenti nelle materie di cui alla presente legge, per
le finalita' da essa perseguite, in coerenza con quanto gia' previsto
dalla legge regionale  27  luglio  2007,  n.  15  (Sistema  regionale
integrato  di  interventi  e  servizi  per  il  diritto  allo  studio
universitario e l'alta formazione).