Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alle commissioni
assembleari competenti una relazione su:
a) attuazione degli accordi di cui agli articoli 2 e 3 per la
concessione di aree e beni del Tecnopolo «Ex Manifattura Tabacchi» di
Bologna;
b) collaborazioni nazionali e internazionali di cui all'art. 4;
c) effetti delle attivita' di promozione e supporto alla
costituzione della fondazione di cui all'art. 5;
d) attivita' complessiva della fondazione ed effetti regionali
delle iniziative svolte attraverso i contributi di cui all'art. 7;
e) risultati della partecipazione alla Rete europea Nereus di cui
all'art. 8;
f) attuazione e risultati degli interventi di cui agli articoli 9
e 10.
2. La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruita'
delle politiche realizzate rispetto alle finalita' della presente
legge e i benefici conseguiti per la comunita' regionale.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della
Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente
legge.