Art. 14 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.  A  tal  fine,
con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alle  commissioni
assembleari competenti una relazione su: 
    a) attuazione degli accordi di cui agli articoli 2  e  3  per  la
concessione di aree e beni del Tecnopolo «Ex Manifattura Tabacchi» di
Bologna; 
    b) collaborazioni nazionali e internazionali di cui all'art. 4; 
    c)  effetti  delle  attivita'  di  promozione  e  supporto   alla
costituzione della fondazione di cui all'art. 5; 
    d) attivita' complessiva della fondazione  ed  effetti  regionali
delle iniziative svolte attraverso i contributi di cui all'art. 7; 
    e) risultati della partecipazione alla Rete europea Nereus di cui
all'art. 8; 
    f) attuazione e risultati degli interventi di cui agli articoli 9
e 10. 
  2. La relazione di cui al comma 1 deve  evidenziare  la  congruita'
delle politiche realizzate rispetto  alle  finalita'  della  presente
legge e i benefici conseguiti per la comunita' regionale. 
  3. Le  competenti  strutture  dell'Assemblea  legislativa  e  della
Giunta si raccordano  per  la  migliore  valutazione  della  presente
legge.