Art. 15 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti da quanto disposto  dall'art.  7,  per  gli
esercizi 2019-2021 la Regione fa fronte, mediante l'istituzione nella
parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli,  nell'ambito
di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai
fondi a  tale  scopo  specifico  accantonati  nell'ambito  del  fondo
speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti -  Programma
3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti  da
provvedimenti legislativi regionali in  corso  di  approvazione»  del
bilancio di previsione 2019-2021. La Giunta regionale e'  autorizzata
a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di  bilancio  che  si
rendessero necessarie. 
  2. Per gli  esercizi  successivi  al  2021,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  dell'art.  7  si   fa   fronte   nell'ambito   delle
autorizzazioni  di  spesa  annualmente  disposte   dalla   legge   di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 8 la  Regione  fa
fronte,  per  l'esercizio   2019,   mediante   la   riduzione   degli
stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre  2018,  n.
26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a
valere sulla legge regionale  21  aprile  1999,  n.  3  (Riforma  del
sistema regionale e locale), nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo
economico  e  competitivita'  -  Programma  1  -  Industria,  PMI   e
Artigianato. La Giunta regionale e'  autorizzata  a  provvedere,  con
proprio  atto,  alle  variazioni  di  bilancio  che   si   rendessero
necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o  l'istituzione  e
la dotazione di appositi capitoli. 
  4. Per gli  esercizi  successivi  al  2019,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  dell'art.  8  si   fa   fronte   nell'ambito   delle
autorizzazioni  di  spesa  annualmente  disposte   dalla   legge   di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 17 giugno 2019 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).