Art. 7 
 
                  Risorse destinate alla Fondazione 
 
  1. Per le finalita' di cui  all'art.  1,  e  in  coerenza  con  gli
obiettivi e gli altri requisiti e condizioni di cui agli articoli 5 e
6, la Regione concede, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021,
un contributo annuale di euro 500.000  alla  fondazione,  in  ragione
dell'unicita' e dell'eccezionale rilevanza strategica degli obiettivi
perseguiti dalla fondazione  medesima  in  grado  di  accompagnare  e
accrescere il valore delle infrastrutture scientifiche del territorio
e delle potenziali  applicazioni  negli  ambiti  economico,  sociale,
produttivo, culturale della regione. Per gli esercizi  successivi  al
2021 l'entita' del contributo annuale viene stabilito dalla legge  di
bilancio. 
  2.  La  Giunta  regionale,  previa  informazione  alle   competenti
commissioni assembleari, stabilisce le modalita' per l'erogazione del
contributo annuale da concedere a fronte della  presentazione  di  un
programma di iniziative, verificando  il  rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione;  riferisce  in  merito  all'attivita'  svolta
dalla  fondazione  nell'esercizio  precedente;  si  assicura  che  la
fondazione metta a  disposizione  della  Regione  stessa,  attraverso
iniziative pubbliche, i principali  risultati  raggiunti  nell'ambito
della propria attivita'. La fondazione e' tenuta a  trasmettere  alla
Regione, entro il  28  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di
competenza, una relazione illustrativa che attesti  la  realizzazione
del programma svolto, contenente tutti  gli  elementi  utili  per  la
valutazione delle attivita' realizzate. 
  3. La Regione mette a disposizione della  Fondazione  idonei  spazi
presso gli immobili di sua proprieta' al fine di dotarla di una  sede
adeguata, con le modalita'  e  alle  condizioni  da  individuarsi  in
accordo con la stessa.