Art. 7
Risorse destinate alla Fondazione
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, e in coerenza con gli
obiettivi e gli altri requisiti e condizioni di cui agli articoli 5 e
6, la Regione concede, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021,
un contributo annuale di euro 500.000 alla fondazione, in ragione
dell'unicita' e dell'eccezionale rilevanza strategica degli obiettivi
perseguiti dalla fondazione medesima in grado di accompagnare e
accrescere il valore delle infrastrutture scientifiche del territorio
e delle potenziali applicazioni negli ambiti economico, sociale,
produttivo, culturale della regione. Per gli esercizi successivi al
2021 l'entita' del contributo annuale viene stabilito dalla legge di
bilancio.
2. La Giunta regionale, previa informazione alle competenti
commissioni assembleari, stabilisce le modalita' per l'erogazione del
contributo annuale da concedere a fronte della presentazione di un
programma di iniziative, verificando il rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione; riferisce in merito all'attivita' svolta
dalla fondazione nell'esercizio precedente; si assicura che la
fondazione metta a disposizione della Regione stessa, attraverso
iniziative pubbliche, i principali risultati raggiunti nell'ambito
della propria attivita'. La fondazione e' tenuta a trasmettere alla
Regione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di
competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione
del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la
valutazione delle attivita' realizzate.
3. La Regione mette a disposizione della Fondazione idonei spazi
presso gli immobili di sua proprieta' al fine di dotarla di una sede
adeguata, con le modalita' e alle condizioni da individuarsi in
accordo con la stessa.