Art. 8
Partecipazione alla Rete europea NEREUS
1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della presente legge,
e' autorizzata a partecipare in qualita' di membro associato ai sensi
dell'art. 64 dello Statuto regionale, all'associazione denominata
«NEREUS - Rete europea delle regioni che usano le tecnologie
spaziali» con sede a Bruxelles costituita conformemente alla legge
belga 27 giugno 1921, cosi' come modificata dalla legge belga 2
Maggio 2002 (Loi sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations),
d'ora in avanti denominata «NEREUS».
2. La partecipazione della Regione a NEREUS e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) che NEREUS non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna;
c) che NEREUS goda di autonomia patrimoniale perfetta.
3. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e'
autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di
perfezionare la partecipazione della Regione a NEREUS. Ogni modifica
dello statuto di NEREUS deve essere comunicata alla Giunta regionale
ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione
del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvedera' a informare
l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello
Statuto regionale.
4. La Regione e' autorizzata a corrispondere a NEREUS una quota
associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 30.000,
nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di
approvazione del bilancio regionale.