Art. 8 
 
               Partecipazione alla Rete europea NEREUS 
 
  1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della presente  legge,
e' autorizzata a partecipare in qualita' di membro associato ai sensi
dell'art. 64 dello  Statuto  regionale,  all'associazione  denominata
«NEREUS  -  Rete  europea  delle  regioni  che  usano  le  tecnologie
spaziali» con sede a Bruxelles costituita  conformemente  alla  legge
belga 27 giugno 1921, cosi'  come  modificata  dalla  legge  belga  2
Maggio  2002  (Loi  sur  les  associations  sans  but  lucratif,  les
associations internationales sans but lucratif  et  les  fondations),
d'ora in avanti denominata «NEREUS». 
  2. La partecipazione della Regione a  NEREUS  e'  subordinata  alle
seguenti condizioni: 
    a) che NEREUS non persegua fini di lucro; 
    b) che lo statuto sia informato  ai  principi  democratici  dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna; 
    c) che NEREUS goda di autonomia patrimoniale perfetta. 
  3. Il Presidente della  Giunta  regionale  o  un  suo  delegato  e'
autorizzato  a  compiere  tutti  gli  atti  necessari  al   fine   di
perfezionare la partecipazione della Regione a NEREUS. Ogni  modifica
dello statuto di NEREUS deve essere comunicata alla Giunta  regionale
ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla  continuazione
del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvedera'  a  informare
l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma  4,  dello
Statuto regionale. 
  4. La Regione e' autorizzata a corrispondere  a  NEREUS  una  quota
associativa annuale, fino ad  un  importo  massimo  di  euro  30.000,
nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge  di
approvazione del bilancio regionale.