Art. 9
Altri investimenti
1. La Regione puo' disporre ulteriori investimenti, di livello
nazionale ed internazionale, in grado di generare esternalita'
positive per lo sviluppo del territorio e della pubblica
amministrazione grazie all'applicazione di big data e intelligenza
artificiale negli ambiti di maggiore interesse per il contesto
economico-produttivo, culturale e sociale regionale. A tal fine
potranno essere oggetto di investimento anche altri siti di
proprieta' della Regione stessa, nonche' l'intera rete dei tecnopoli.
La Giunta regionale definisce le modalita' di attuazione del presente
articolo e verifica il rispetto della normativa in materia di aiuti
di Stato.