Art. 9 
 
                         Altri investimenti 
 
  1. La Regione puo'  disporre  ulteriori  investimenti,  di  livello
nazionale  ed  internazionale,  in  grado  di  generare  esternalita'
positive  per  lo  sviluppo   del   territorio   e   della   pubblica
amministrazione grazie all'applicazione di big  data  e  intelligenza
artificiale negli  ambiti  di  maggiore  interesse  per  il  contesto
economico-produttivo, culturale  e  sociale  regionale.  A  tal  fine
potranno  essere  oggetto  di  investimento  anche  altri   siti   di
proprieta' della Regione stessa, nonche' l'intera rete dei tecnopoli.
La Giunta regionale definisce le modalita' di attuazione del presente
articolo e verifica il rispetto della normativa in materia  di  aiuti
di Stato.