Art. 2 
 
                       Condizioni di adesione 
 
  1. L'adesione della Regione alla  fondazione  e'  subordinata  alla
permanenza delle seguenti condizioni: 
  a) che lo statuto e le iniziative della fondazione  siano  conformi
ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna; 
  b) che la fondazione non persegua fini di lucro.