Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente
legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante la
riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27
dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria), nell'ambito della Missione
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 -
Caccia e pesca. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con
proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero
necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e
la dotazione di appositi capitoli.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 luglio 2019
BONACCINI
(Omissis).