Art. 4 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della  presente
legge la  Regione  fa  fronte,  per  l'esercizio  2019,  mediante  la
riduzione degli stanziamenti autorizzati  dalla  legge  regionale  27
dicembre  2018,  n.  26  (Bilancio  di   previsione   della   Regione
Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della  fauna  selvatica  e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria), nell'ambito della Missione
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -  Programma  2  -
Caccia e pesca. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere,  con
proprio  atto,  alle  variazioni  di  bilancio  che   si   rendessero
necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o  l'istituzione  e
la dotazione di appositi capitoli. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 2 luglio 2019 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).