Art. 2 Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 14/20015 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2015, le parole: «o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori», sono sostituite dalle seguenti: «, da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro ed oggetti preziosi usati, nonche' da luoghi di culto». 2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2015, e' sostituito dal seguente: «3. L'apertura al pubblico ed il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco sono consentiti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00. I comuni possono articolare in termini piu' restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi.».