Art. 2 
 
                      Modificazioni all'art. 4 
                  della legge regionale n. 14/20015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  14/2015,  le
parole: «o da strutture ricettive per categorie protette e  ludoteche
per  minori»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  da   strutture
ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da  istituti
di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di  oro
ed oggetti preziosi usati, nonche' da luoghi di culto». 
  2. Il comma 3 dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  14/2015,  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. L'apertura al pubblico ed il funzionamento delle sale da  gioco
e degli spazi per  il  gioco  sono  consentiti  esclusivamente  nelle
seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10,00  alle  ore  12,00,
dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dalle ore  18,00  alle  ore  20,00  e
dalle ore 22,00 alle  ore  24,00.  I  comuni  possono  articolare  in
termini piu' restrittivi gli orari di apertura e  di  chiusura  degli
stessi.».