Art. 3 Inserimento dell'art. 4-bis alla legge regionale n. 14/2015 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 14/2015, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Mappa dei luoghi sensibili). - 1. La mappa dei luoghi sensibili, come individuati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, evidenzia le aree di interdizione dal gioco d'azzardo attraverso la delimitazione di aree circolari aventi raggio pari a cinquecento metri, ovvero pari alla distanza maggiore eventualmente prevista dai singoli comuni, tracciato dall'ingresso considerato principale del luogo sensibile. Sono altresi' considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli immobili il cui perimetro e' lambito dalle circonferenze individuate. 2. I comuni provvedono a redigere ed aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili e localizzano l'ingresso principale dei medesimi tramite il Sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT), ai fini della creazione delle aree di interdizione di cui al comma 1. I dati risultanti, elaborati in modo automatico, sono pubblicati a cura della struttura regionale competente in materia di cartografia. 3. La regione provvede a supportare i comuni nell'inserimento dei dati di cui al comma 2 attraverso la predisposizione di un geonavigatore dedicato, facente parte integrante del Sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT).».