Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro quaranta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i comuni provvedono agli adempimenti di cui  all'art.
4-bis, comma 2 della legge regionale n. 14/2015, introdotto dall'art.
3. 
  2. I divieti relativi alle distanze minime da istituti di credito e
sportelli bancomat, esercizi  di  compravendita  di  oro  ed  oggetti
preziosi usati e luoghi di culto, introdotti  dall'art.  4,  comma  1
della legge regionale n. 14/2015, come modificato dall'art. 2,  comma
1, e quelli di cui al comma 2 del medesimo art. 4 si  applicano  alle
sale da gioco ed  agli  spazi  per  il  gioco  gia'  in  esercizio  a
decorrere dal 1° settembre 2019. 
  3. Le disposizioni inerenti agli orari di apertura al pubblico e di
funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco  di  cui
all'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 14/2015, come sostituito
dall'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2019. 
  4. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i  comuni  adeguano  i  rispettivi  regolamenti  alle
disposizioni di cui alla legge medesima.