Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 4-bis, comma 2 della legge regionale n. 14/2015, introdotto dall'art. 3. 2. I divieti relativi alle distanze minime da istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oro ed oggetti preziosi usati e luoghi di culto, introdotti dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2015, come modificato dall'art. 2, comma 1, e quelli di cui al comma 2 del medesimo art. 4 si applicano alle sale da gioco ed agli spazi per il gioco gia' in esercizio a decorrere dal 1° settembre 2019. 3. Le disposizioni inerenti agli orari di apertura al pubblico e di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco di cui all'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 14/2015, come sostituito dall'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2019. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i rispettivi regolamenti alle disposizioni di cui alla legge medesima.