Art. 2
Disposizioni finanziarie
L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente
legge e' determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2019.
L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno
2019 e seguenti nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e
di gestione), programma 1 (Organi istituzionali).
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella
Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma
1 (Organi istituzionali).
Le variazioni determinate ai sensi dei commi 1, 2, e 3 non
comportano modificazioni al bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale, mentre comportano modificazioni al documento
tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario
gestionale.
5. Per l'applicazione della presente legge, l'ufficio di Presidenza
e' autorizzato ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti
variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al
bilancio finanziario gestionale.
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste.
Aosta, 27 marzo 2019.
FOSSON
(Omissis).