Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  L'onere  complessivo  derivante  dall'applicazione  della  presente
legge e' determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2019. 
  L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale  per  l'anno
2019 e seguenti nella Missione 1 (Servizi istituzionali,  generali  e
di gestione), programma 1 (Organi istituzionali). 
  Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stesso  bilancio   nella
Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)  programma
1 (Organi istituzionali). 
  Le variazioni determinate  ai  sensi  dei  commi  1,  2,  e  3  non
comportano modificazioni al bilancio di  previsione  finanziario  del
Consiglio regionale, mentre  comportano  modificazioni  al  documento
tecnico di accompagnamento al  bilancio  e  al  bilancio  finanziario
gestionale. 
  5. Per l'applicazione della presente legge, l'ufficio di Presidenza
e' autorizzato ad apportare, con propria deliberazione,  su  proposta
del dirigente  competente  in  materia  di  bilancio,  le  occorrenti
variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio  e  al
bilancio finanziario gestionale. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
 
    Aosta, 27 marzo 2019. 
 
                               FOSSON 
 
(Omissis).