Art. 10 
Contributo  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture   e   degli
  interventi pubblici  di  recupero  ambientale.  Modificazioni  alla
  legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 
  1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2008,  n.
5 (Disciplina delle  cave,  delle  miniere  e  delle  acque  minerali
naturali, di sorgente e termali), e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Limitatamente all'attivita' di asportazione  dei  materiali
litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis, tale  somma  e'  versata,
anziche'  al  comune,  al  Consorzio   regionale   per   la   tutela,
l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  5/2008,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma  1,
secondo periodo, il  contributo  deve  essere  versato  al  Consorzio
regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio  della  pesca  in
Valle d 'Aosta entro trenta  giorni  dalla  data  di  svincolo  della
garanzia  finanziaria  costituita  a  favore  della  regione  a  fini
autorizzativi.».