Art. 10 Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale. Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis, tale somma e' versata, anziche' al comune, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.». 2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2008, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il contributo deve essere versato al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d 'Aosta entro trenta giorni dalla data di svincolo della garanzia finanziaria costituita a favore della regione a fini autorizzativi.».