Art. 12 
 
Disposizioni in materia di  riordino  fondiario.  Modificazioni  alla
                legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 18 luglio 2012,  n.
20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), e' sostituito dal
seguente: 
  «3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata  da  almeno
il 70 per cento dei consorziati proprietari  dei  terreni  ricompresi
nell'area oggetto del riordino  fondiario,  i  quali  devono  inoltre
rappresentare il 70 per  cento  della  proprieta'  inclusa  nell'area
interessata.». 
  2. All'art. 9 della legge regionale n. 20/2012, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera h) del comma 2, e' aggiunta la seguente: 
  «h-bis) elaborati dai quali risulti l'allineamento  dati,  relativi
alla proprieta', fra il  catasto  e  la  conservatoria  dei  registri
immobiliari.»; 
  b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Ai fini della redazione del piano  di  riordino  fondiario,
qualora nell'area interessata risultino  beni  intestati  a  soggetti
irreperibili,  sconosciuti  o  deceduti  senza  eredi,  il  consorzio
convoca l'assemblea dei consorziati affinche' i soggetti  interessati
possano dichiarare, alla  presenza  di  un  notaio,  le  ragioni  per
vantare l'eventuale titolarita' dei  predetti  beni.  L'assemblea  si
pronuncia  su  tali  dichiarazioni,  approvandole   ai   fini   della
predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma
2, lettera b), con la maggioranza di cui all'art. 5, comma 3. A  tali
fini, il notaio verbalizza le  generalita'  dei  dichiaranti  e,  per
ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di  proprieta'  di
cui essi vantano la titolarita', dando atto,  nello  stesso  verbale,
che nessuno dei presenti abbia dichiarato di  vantare,  sui  predetti
beni, altri diritti di godimento.  Resta  ferma,  in  caso  di  esito
negativo della procedura, la possibilita', per il consorzio, di  dare
atto che i predetti  beni  sono  ricompresi  nel  piano  di  riordino
subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente  e
previa dichiarazione di pubblica  utilita'  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2
luglio 2004,  n.  11  (Disciplina  dell'espropriazione  per  pubblica
utilita' in Valle d'Aosta. Modificazioni  delle  leggi  regionali  11
novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).». 
  3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge  regionale  n.  20/2012,  le
parole: «delle opere di miglioramento fondiario» sono soppresse.