Art. 12
Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla
legge regionale 18 luglio 2012, n. 20
1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 18 luglio 2012, n.
20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), e' sostituito dal
seguente:
«3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da almeno
il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi
nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre
rappresentare il 70 per cento della proprieta' inclusa nell'area
interessata.».
2. All'art. 9 della legge regionale n. 20/2012, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera h) del comma 2, e' aggiunta la seguente:
«h-bis) elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi
alla proprieta', fra il catasto e la conservatoria dei registri
immobiliari.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario,
qualora nell'area interessata risultino beni intestati a soggetti
irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il consorzio
convoca l'assemblea dei consorziati affinche' i soggetti interessati
possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per
vantare l'eventuale titolarita' dei predetti beni. L'assemblea si
pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della
predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma
2, lettera b), con la maggioranza di cui all'art. 5, comma 3. A tali
fini, il notaio verbalizza le generalita' dei dichiaranti e, per
ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprieta' di
cui essi vantano la titolarita', dando atto, nello stesso verbale,
che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti
beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito
negativo della procedura, la possibilita', per il consorzio, di dare
atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino
subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente e
previa dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 11,
comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2
luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica
utilita' in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11
novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).».
3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2012, le
parole: «delle opere di miglioramento fondiario» sono soppresse.