Art. 14
Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla
legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 19 della legge
regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di
politiche abitative), e' aggiunta la seguente:
«f-bis) insussistenza di morosita' nei confronti dell'ente gestore
nel pagamento di canoni o di oneri accessori riferiti ad altri
interventi ottenuti ai sensi della presente legge.».
2. L'art. 22 della legge regionale n. 3/2013 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 22 (Norme per l'emanazione dei bandi di concorso). - 1.
All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico
concorso.
2. Il concorso puo' essere indetto, sulla base dei criteri generali
definiti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con il
CPEL, dal comune per il proprio ambito territoriale, dal comune
capofila, per un ambito territoriale sovracomunale, o dall'ARER per
l'ambito regionale. Nel caso di concorso indetto per un ambito
territoriale sovracomunale o per l'ambito regionale, alla
pubblicazione del relativo bando si procede entro e non oltre il 30
giugno.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la massima pubblicita',
anche con altre forme ritenute idonee, i bandi di concorso,
finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, sono
pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio
dei comuni interessati.
4. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di
nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze
abitative, la giunta regionale puo' autorizzare, su proposta degli
enti interessati, l'emanazione di bandi speciali.».
3. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2013 e'
abrogato.
4. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2013, le
parole: «del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'ente che ha emanato il bando».
5. All'art. 26 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «del comune interessato» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ente che ha emanato il bando»;
b) al comma 3, le parole: «dal comune» e «del comune» sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «dall'ente che ha emanato
il bando» e «dell'ente che ha emanato il bando»;
c) al comma 4, le parole: «al comune interessato» sono sostituite
dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando».
6. All'art. 27 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al comune interessato» sono sostituite
dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando»;
b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si
procede all'aggiornamento della graduatoria se, entro il 30 giugno,
e' indetto un nuovo concorso per un ambito territoriale che includa
quello dell'ente cui e' riferita la graduatoria. In tal caso, la
graduatoria dell'ente cui la stessa e' riferita cessa di avere
efficacia il 31 dicembre dell'anno di approvazione definitiva della
graduatoria relativa al nuovo concorso, la cui efficacia decorre dal
1° gennaio successivo, e le domande gia' presentate ai sensi del
comma 1 sono trasmesse all'ente che ha emanato il nuovo bando, cui
compete, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 24, anche la
richiesta di eventuale documentazione integrativa utile al
completamento dell'istruttoria.»;
c) al comma 4, le parole: «il comune» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ente che ha emanato il bando»;
d) al comma 5, le parole: «dal comune» e «del comune» sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «dall'ente che ha emanato
il bando» e «dell'ente che ha emanato il bando»;
e) al comma 6, le parole: «al comune interessato» sono sostituite
dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando»;
f) al comma 7, le parole: «del comune interessato» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ente che ha emanato il bando».
7. All'art. 28 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il comune» e «dal comune» sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «l'ente che ha emanato il
bando» e «dall'ente che ha emanato il bando»;
b) al comma 4, le parole: «Il comune» e «al comune» sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «L'ente che ha emanato il
bando» e «all'ente che ha emanato il bando».
8. All'art. 29 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal comune territorialmente competente»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore, in applicazione
dei criteri previsti dal bando e»;
b) al comma 3, le parole: «Il comune» sono sostituite dalle
seguenti: «L'ente gestore».
9. All'art. 30 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ente gestore comunica l'assegnazione agli aspiranti
assegnatari e le modalita' per la scelta dell'alloggio tra quelli
disponibili, dandone previa comunicazione al comune di residenza e a
quello in cui e' situato l'alloggio da assegnare.»;
b) al comma 3, le parole: «il comune» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ente gestore»;
c) al comma 4, le parole: «il comune» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ente gestore»;
d) al comma 6, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'ente gestore».
10. All'art. 31 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, l'ente gestore adotta il
provvedimento di assegnazione e comunica agli assegnatari le
modalita' e le condizioni per la consegna dell'alloggio e per la
stipulazione del contratto di locazione.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 4, le parole: «trasmette tutti gli atti al comune
interessato per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione» sono
sostituite dalle seguenti: «pronuncia la decadenza
dell'assegnazione»;
d) al comma 7, le parole: «trasmette gli atti al comune interessato
per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione» sono sostituite
dalle seguenti: «pronuncia la decadenza dell'assegnazione».
11. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/2013, le
parole: «emanati dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «emanati
ai sensi dell'art. 22».
12. All'art. 41 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole: «dal comune territorialmente
competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore»;
b) al comma 2, le parole: «il comune» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ente gestore»;
c) al comma 3, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'ente gestore».
13. All'art. 42 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole: «dal comune territorialmente
competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore»;
b) al comma 2, le parole: «il comune» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ente gestore»;
c) al comma 3, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'ente gestore»;
d) al comma 5, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'ente gestore».
14. All'art. 43 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il comune territorialmente competente»
sono sostituite dalle seguenti: «L'ente gestore»;
b) al comma 2, le parole: «il comune» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ente gestore»;
c) al comma 3, le parole: «il comune» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ente gestore».