Art. 14 
 
Disposizioni in materia di politiche  abitative.  Modificazioni  alla
  legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 
 
  1. Dopo la  lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  19  della  legge
regionale  13  febbraio  2013,  n.  3  (Disposizioni  in  materia  di
politiche abitative), e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) insussistenza di morosita' nei confronti dell'ente  gestore
nel pagamento di canoni  o  di  oneri  accessori  riferiti  ad  altri
interventi ottenuti ai sensi della presente legge.». 
  2. L'art. 22 della legge regionale  n.  3/2013  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 22 (Norme per l'emanazione  dei  bandi  di  concorso).  -  1.
All'assegnazione  degli  alloggi  si   provvede   mediante   pubblico
concorso. 
  2. Il concorso puo' essere indetto, sulla base dei criteri generali
definiti con deliberazione della giunta regionale,  d'intesa  con  il
CPEL, dal comune per  il  proprio  ambito  territoriale,  dal  comune
capofila, per un ambito territoriale sovracomunale, o  dall'ARER  per
l'ambito regionale. Nel  caso  di  concorso  indetto  per  un  ambito
territoriale   sovracomunale   o   per   l'ambito   regionale,   alla
pubblicazione del relativo bando si procede entro e non oltre  il  30
giugno. 
  3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la  massima  pubblicita',
anche  con  altre  forme  ritenute  idonee,  i  bandi  di   concorso,
finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti,  sono
pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo  pretorio
dei comuni interessati. 
  4. Per l'assegnazione di alloggi  destinati  alla  sistemazione  di
nuclei familiari  in  dipendenza  di  gravi  e  particolari  esigenze
abitative, la giunta regionale puo' autorizzare,  su  proposta  degli
enti interessati, l'emanazione di bandi speciali.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 24  della  legge  regionale  n.  3/2013  e'
abrogato. 
  4. Al comma 4 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  3/2013,  le
parole: «del comune  interessato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'ente che ha emanato il bando». 
  5. All'art. 26 della legge regionale n. 3/2013, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «del comune interessato» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'ente che ha emanato il bando»; 
  b) al comma 3,  le  parole:  «dal  comune»  e  «del  comune»  sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «dall'ente che ha emanato
il bando» e «dell'ente che ha emanato il bando»; 
  c) al comma 4, le parole: «al comune interessato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando». 
  6. All'art. 27 della legge regionale n. 3/2013, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «al comune interessato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando»; 
  b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non  si
procede all'aggiornamento della graduatoria se, entro il  30  giugno,
e' indetto un nuovo concorso per un ambito territoriale  che  includa
quello dell'ente cui e' riferita la  graduatoria.  In  tal  caso,  la
graduatoria dell'ente cui  la  stessa  e'  riferita  cessa  di  avere
efficacia il 31 dicembre dell'anno di approvazione  definitiva  della
graduatoria relativa al nuovo concorso, la cui efficacia decorre  dal
1° gennaio successivo, e le domande  gia'  presentate  ai  sensi  del
comma 1 sono trasmesse all'ente che ha emanato il  nuovo  bando,  cui
compete, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art.  24,  anche  la
richiesta  di   eventuale   documentazione   integrativa   utile   al
completamento dell'istruttoria.»; 
  c) al comma  4,  le  parole:  «il  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'ente che ha emanato il bando»; 
  d) al comma 5,  le  parole:  «dal  comune»  e  «del  comune»  sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «dall'ente che ha emanato
il bando» e «dell'ente che ha emanato il bando»; 
  e) al comma 6, le parole: «al comune interessato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando»; 
  f) al comma 7, le parole: «del comune interessato» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'ente che ha emanato il bando». 
  7. All'art. 28 della legge regionale n. 3/2013, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «il  comune»  e  «dal  comune»  sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «l'ente che ha emanato il
bando» e «dall'ente che ha emanato il bando»; 
  b) al  comma  4,  le  parole:  «Il  comune»  e  «al  comune»  sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «L'ente che ha emanato il
bando» e «all'ente che ha emanato il bando». 
  8. All'art. 29 della legge regionale n. 3/2013, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «dal comune territorialmente  competente»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore,  in  applicazione
dei criteri previsti dal bando e»; 
  b) al comma  3,  le  parole:  «Il  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'ente gestore». 
  9. All'art. 30 della legge regionale n. 3/2013, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'ente  gestore   comunica   l'assegnazione   agli   aspiranti
assegnatari e le modalita' per la  scelta  dell'alloggio  tra  quelli
disponibili, dandone previa comunicazione al comune di residenza e  a
quello in cui e' situato l'alloggio da assegnare.»; 
  b) al comma  3,  le  parole:  «il  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'ente gestore»; 
  c) al comma  4,  le  parole:  «il  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'ente gestore»; 
  d) al comma 6,  le  parole:  «dal  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'ente gestore». 
  10. All'art. 31 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Avvenuta la scelta  dell'alloggio,  l'ente  gestore  adotta  il
provvedimento  di  assegnazione  e  comunica  agli   assegnatari   le
modalita' e le condizioni per la  consegna  dell'alloggio  e  per  la
stipulazione del contratto di locazione.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) al comma 4, le parole:  «trasmette  tutti  gli  atti  al  comune
interessato per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione»  sono
sostituite    dalle     seguenti:     «pronuncia     la     decadenza
dell'assegnazione»; 
  d) al comma 7, le parole: «trasmette gli atti al comune interessato
per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «pronuncia la decadenza dell'assegnazione». 
  11. Al comma 1 dell'art. 32 della legge  regionale  n.  3/2013,  le
parole: «emanati dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «emanati
ai sensi dell'art. 22». 
  12. All'art. 41 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea del comma 1, le parole: «dal comune  territorialmente
competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore»; 
  b) al comma  2,  le  parole:  «il  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'ente gestore»; 
  c) al comma 3,  le  parole:  «dal  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'ente gestore». 
  13. All'art. 42 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea del comma 1, le parole: «dal comune  territorialmente
competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore»; 
  b) al comma  2,  le  parole:  «il  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'ente gestore»; 
  c) al comma 3,  le  parole:  «dal  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'ente gestore»; 
  d) al comma 5,  le  parole:  «dal  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'ente gestore». 
  14. All'art. 43 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «Il comune  territorialmente  competente»
sono sostituite dalle seguenti: «L'ente gestore»; 
  b) al comma  2,  le  parole:  «il  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'ente gestore»; 
  c) al comma  3,  le  parole:  «il  comune»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'ente gestore».