Art. 15 
 
Disposizioni in materia di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
  fonti rinnovabili. Modificazioni alla  legge  regionale  25  maggio
  2015, n. 13 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della  legge  regionale  25  maggio
2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il  contratto  di  mutuo  deve  essere  sottoscritto  entro
diciotto mesi dalla data di concessione del mutuo.». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale  n.
13/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) non siano rispettati i termini di cui agli articoli 44, comma
4, e 48, comma 3-bis;». 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
domande di mutuo presentate e ai mutui concessi successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge.