Art. 15
Disposizioni in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio
2015, n. 13
1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 25 maggio
2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e' inserito il seguente:
«3-bis. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto entro
diciotto mesi dalla data di concessione del mutuo.».
2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n.
13/2015 e' sostituita dalla seguente:
«b) non siano rispettati i termini di cui agli articoli 44, comma
4, e 48, comma 3-bis;».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
domande di mutuo presentate e ai mutui concessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.