Art. 2 
 
(Disposizioni in materia di obblighi ittiogenici. Modificazioni  alla
                legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 
 
  1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi
provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento  del  Consorzio
regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio  della  pesca  in
Valle d'Aosta), e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i  concessionari
di derivazioni d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale per  uso
idroelettrico, industriale  e  per  scambio  termico  sono  tenuti  a
corrispondere, a compensazione dei  maggiori  oneri  ricadenti  sulla
gestione alieutica determinati dalla derivazione  idrica,  una  somma
annua aggiuntiva al canone di concessione, di importo pari al  2  per
cento del canone stesso, da versare direttamente al  Consorzio  entro
il 30 giugno di ogni anno. La predetta somma annua e' corrisposta dai
concessionari in sostituzione di ogni  altro  onere  versato  per  le
medesime finalita' e a qualsiasi titolo in essere alla  data  del  1°
gennaio 2020.». 
  2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale
n. 34/1976, e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) dai proventi  degli  oneri  imposti  ai  sensi  dell'art.
3-bis.».