Art. 2
(Disposizioni in materia di obblighi ittiogenici. Modificazioni alla
legge regionale 11 agosto 1976, n. 34
1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi
provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio
regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in
Valle d'Aosta), e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i concessionari
di derivazioni d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale per uso
idroelettrico, industriale e per scambio termico sono tenuti a
corrispondere, a compensazione dei maggiori oneri ricadenti sulla
gestione alieutica determinati dalla derivazione idrica, una somma
annua aggiuntiva al canone di concessione, di importo pari al 2 per
cento del canone stesso, da versare direttamente al Consorzio entro
il 30 giugno di ogni anno. La predetta somma annua e' corrisposta dai
concessionari in sostituzione di ogni altro onere versato per le
medesime finalita' e a qualsiasi titolo in essere alla data del 1°
gennaio 2020.».
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale
n. 34/1976, e' aggiunta la seguente:
«f-bis) dai proventi degli oneri imposti ai sensi dell'art.
3-bis.».