Art. 3
Disposizioni in materia di formazione turistica professionale.
Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20
1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1991, n.
20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale
turistica), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b-bis), e' inserita la seguente:
«b-ter) la fondazione potra' svolgere attivita' di ricerca
attraverso la sperimentazione delle materie prime provenienti dal
territorio finalizzata alla ideazione di tecniche e metodi innovativi
nel settore enogastronomico; l'attivita' di ricerca potra' essere
estesa ai metodi di conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti alimentari;»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) la durata della fondazione e' fissata fino al 31 dicembre
2053;».
2. Il comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 20/1991 e'
sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e
programmazione, dura in carica cinque anni ed e' composto
dall'assessore regionale competente in materia di turismo e da due
altri membri, nominati, con deliberazione della giunta regionale, tra
soggetti aventi esperienza professionale nei settori alberghiero e
della filiera agroalimentare di qualita' o in rappresentanza delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nei
settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualita', tra i
quali il consiglio di amministrazione nomina il presidente della
fondazione.».
3. Dopo il comma 3 dell'art. 2-ter della legge regionale n.
20/1991, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Il direttore si avvale della collaborazione di un comitato
direttivo da lui presieduto e composto da non piu' di altri quattro
dipendenti della fondazione, che restano in carica per una durata
pari a quella del consiglio di amministrazione che li nomina; il
direttore puo' conferire al comitato direttivo o a singoli componenti
una o piu' deleghe per l'esercizio di determinate attivita' di sua
competenza.».
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il consiglio di amministrazione della fondazione
delibera le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto,
conseguenti alle modificazioni alla legge regionale n. 20/1991,
introdotte dal presente articolo. Nei trenta giorni successivi alla
deliberazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e statutarie,
la giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi componenti del
consiglio di amministrazione; sino all'insediamento del nuovo
consiglio di amministrazione e del nuovo presidente, restano in
carica il presidente e i restanti componenti del consiglio di
amministrazione in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.