Art. 3 
 
Disposizioni  in  materia  di  formazione  turistica   professionale.
  Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1991,  n.
20 (Promozione di una  fondazione  per  la  formazione  professionale
turistica), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera b-bis), e' inserita la seguente: 
  «b-ter)  la  fondazione  potra'  svolgere  attivita'   di   ricerca
attraverso la sperimentazione delle  materie  prime  provenienti  dal
territorio finalizzata alla ideazione di tecniche e metodi innovativi
nel settore enogastronomico; l'attivita'  di  ricerca  potra'  essere
estesa    ai    metodi    di    conservazione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti alimentari;»; 
  b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) la durata della fondazione  e'  fissata  fino  al  31  dicembre
2053;». 
  2. Il comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale n.  20/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  organo  di  indirizzo   e
programmazione,  dura  in  carica  cinque   anni   ed   e'   composto
dall'assessore regionale competente in materia di turismo  e  da  due
altri membri, nominati, con deliberazione della giunta regionale, tra
soggetti aventi esperienza professionale nei  settori  alberghiero  e
della filiera agroalimentare di qualita' o  in  rappresentanza  delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello  regionale  nei
settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualita', tra i
quali il consiglio di  amministrazione  nomina  il  presidente  della
fondazione.». 
  3. Dopo il  comma  3  dell'art.  2-ter  della  legge  regionale  n.
20/1991, e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Il direttore si avvale della collaborazione di un  comitato
direttivo da lui presieduto e composto da non piu' di  altri  quattro
dipendenti della fondazione, che restano in  carica  per  una  durata
pari a quella del consiglio di  amministrazione  che  li  nomina;  il
direttore puo' conferire al comitato direttivo o a singoli componenti
una o piu' deleghe per l'esercizio di determinate  attivita'  di  sua
competenza.». 
  4. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il  consiglio  di  amministrazione  della  fondazione
delibera  le  modificazioni  all'atto  costitutivo  e  allo  statuto,
conseguenti alle  modificazioni  alla  legge  regionale  n.  20/1991,
introdotte dal presente articolo. Nei trenta giorni  successivi  alla
deliberazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e statutarie,
la giunta regionale provvede alla nomina  dei  nuovi  componenti  del
consiglio  di  amministrazione;  sino  all'insediamento   del   nuovo
consiglio di amministrazione  e  del  nuovo  presidente,  restano  in
carica il  presidente  e  i  restanti  componenti  del  consiglio  di
amministrazione in essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.