Art. 5 
 
Disposizioni in materia di tariffe  del  servizio  idrico  integrato.
  Modificazione alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 
 
  1.  L'art.  5  della  legge  regionale  8  settembre  1999,  n.  27
(Disciplina dell'organizzazione del servizio  idrico  integrato),  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Tariffa del servizio idrico integrato). -  1.  La  tariffa
costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. 
  2.  La  giunta  regionale,  sentite   le   commissioni   consiliari
competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli  enti  locali
(CPEL), definisce i  modelli  tariffari  del  ciclo  idrico  relativi
all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue,
tenuto conto della qualita'  della  risorsa  idrica  e  del  servizio
fornito, nonche' della copertura dei costi diretti  d'investimento  e
di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti  in
materia. 
  3. La tariffa di riferimento e'  rappresentata  dalla  somma  delle
componenti di costo,  detratti  i  ricavi,  riferite  ai  servizi  di
acquedotto, di fognatura e di depurazione, suddivise per i rispettivi
volumi di acqua erogati. 
  4. A decorrere dall'anno 2019, sono istituite: 
  a) la componente tariffaria  aggiuntiva  per  la  promozione  della
qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; 
  b) la componente tariffaria perequativa  per  la  promozione  della
qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
  5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse  in  centesimi  di
euro e  si  calcolano  sulla  quota  fissa  dei  singoli  servizi  di
acquedotto, fognatura e depurazione a carico di  ciascun  utente  del
servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre  di  ogni  anno,  la
giunta regionale determina, con  propria  deliberazione,  l'ammontare
delle componenti tariffarie aggiuntiva  e  perequativa.  In  caso  di
mancata determinazione, si  applica  l'ammontare  definito  nell'anno
precedente. Tali componenti non  sono  dovute  con  riferimento  alle
tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018. 
  6. Presso il BIM sono istituiti: 
  a) il fondo  per  la  promozione  della  qualita'  dei  servizi  di
acquedotto, fognatura e  depurazione,  alimentato  con  gli  introiti
della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a),
versati dai soggetti  gestori  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,
riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a  finanziare
investimenti nel settore  idrico  integrato  volti  a  migliorare  la
qualita' dei servizi resi; 
  b) il fondo  perequativo  per  la  promozione  della  qualita'  dei
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione,  alimentato  con  gli
introiti della componente tariffaria perequativa di cui al  comma  4,
lettera b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno  di  ogni
anno, riferita alla  tariffa  dell'anno  precedente,  e  destinato  a
finanziare  un  meccanismo  perequativo  a  livello   regionale   per
l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico. 
  7. Con  deliberazione  della  giunta  regionale  sono  definite  le
modalita' amministrative e  contabili  per  la  gestione  dei  fondi,
nonche' per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e  dei
bonus a favore degli utenti aventi diritto. 
  8. La tariffa  da  applicare  da  parte  dei  soggetti  gestori  e'
determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al presente
articolo. La tariffa e' articolata per ambiti territoriali  omogenei,
per i consumi domestici essenziali e  per  le  diverse  categorie  di
utenza. 
  9. Le integrazioni al  metodo  tariffario  regionale  del  servizio
idrico  integrato,  anche  ai  fini  dell'adeguamento  ad   eventuali
componenti tariffarie obbligatorie definite dalla  normativa  statale
vigente, sono disposte con deliberazione della giunta regionale.».