Art. 6 
 
Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e
  commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4  settembre  2001,
  n. 19 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge  regionale  4  settembre
2001,  n.  19  (Interventi  regionali  a  sostegno  delle   attivita'
turistico-ricettive e commerciali), e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Il  contratto  di  mutuo  deve  essere  sottoscritto,  con
contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi  dalla
data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.». 
  2. Il comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  19/2001  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui  all'art.
9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa,  mutui  a  tasso
agevolato, della durata massima di venti anni per  le  spese  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per  le  spese
di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), e), f) e  g),  a  valere  sui
fondi di rotazione di cui all'art. 21.». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale  n.  19/2001,
e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui  all'art.
9,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  deve  essere  sottoscritto,   con
contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi  dalla
data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.». 
  4. Dopo il comma  3-bis  dell'art.  12  della  legge  regionale  n.
19/2001, come introdotto dal comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui  all'art.
9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g),  deve  essere  sottoscritto,
con contestuale erogazione in  unica  soluzione,  entro  ventiquattro
mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. Se
la concessione del mutuo relativo alle spese di cui all'art. 9, comma
2, lettere c), d), e), f) e g), e' contestuale alla concessione di un
mutuo relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2,  lettere  a)  e
b), il contratto di mutuo deve essere sottoscritto,  con  contestuale
erogazione in unica soluzione, entro trentasei  mesi  dalla  data  di
concessione, pena la revoca del mutuo concesso.». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale  n.  19/2001,
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I mutui sono inoltre revocati nei casi di cui agli articoli
7, comma 3-bis, e 12, commi 3-bis e 3-ter.». 
  6.  Con  riferimento  ai  mutui  concessi,  a  valere  sulla  legge
regionale n. 19/2001, in data antecedente all'entrata in vigore della
presente legge, per i quali  non  sia  stato  stipulato  il  relativo
contratto,  lo  stesso  deve  essere  sottoscritto,  con  contestuale
erogazione, anche parziale, entro i seguenti termini: 
  a) dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, per i mutui concessi in data antecedente al 15 aprile 2017; 
  b) ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i mutui concessi a decorrere dal 15 aprile 2017 fino  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. La giunta regionale stabilisce,  con  propria  deliberazione,  i
termini per l'erogazione a saldo dei mutui di cui al comma 6, lettera
a), e di quelli concessi a valere sulla legge regionale n. 19/2001 in
data antecedente al 15 aprile 2017 per i quali, alla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  sia  stato  stipulato  il  relativo
contratto con erogazione solo parziale. 
  8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 6  e  di  quelli
stabiliti ai sensi del comma 7 comporta la revoca del mutuo, ai sensi
dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001.