Art. 6 Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali), e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.». 2. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2001 e' sostituito dal seguente: «1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni per le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 21.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.». 4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, come introdotto dal comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. Se la concessione del mutuo relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), e' contestuale alla concessione di un mutuo relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro trentasei mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001, e' inserito il seguente: «2-bis. I mutui sono inoltre revocati nei casi di cui agli articoli 7, comma 3-bis, e 12, commi 3-bis e 3-ter.». 6. Con riferimento ai mutui concessi, a valere sulla legge regionale n. 19/2001, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto, lo stesso deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione, anche parziale, entro i seguenti termini: a) dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i mutui concessi in data antecedente al 15 aprile 2017; b) ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i mutui concessi a decorrere dal 15 aprile 2017 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i termini per l'erogazione a saldo dei mutui di cui al comma 6, lettera a), e di quelli concessi a valere sulla legge regionale n. 19/2001 in data antecedente al 15 aprile 2017 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato stipulato il relativo contratto con erogazione solo parziale. 8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 6 e di quelli stabiliti ai sensi del comma 7 comporta la revoca del mutuo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001.