Art. 8 Disposizioni in materia di stazioni e delle strutture radioelettriche. Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 1. All'art. 11 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «c) impianti con sistemi di comunicazione puntomultipunto fissi con potenza al connettore d'antenna, come definita dalla normativa tecnica di riferimento, maggiore a 10 Watt;»; b) la lettera d) e' abrogata; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 gli impianti non emissivi e gli impianti con EIRP minore di 2W diversi da quelli di cui al comma 3, lettere a) e b).». 2. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 8 marzo 2013, n. 6, e' abrogato.