Art. 8 
 
Disposizioni   in   materia   di   stazioni   e    delle    strutture
  radioelettriche. Modificazioni  alla  legge  regionale  4  novembre
  2005, n. 25 
 
  1. All'art. 11  della  legge  regionale  4  novembre  2005,  n.  25
(Disciplina per l'installazione, la localizzazione e  l'esercizio  di
stazioni radioelettriche e di  strutture  di  radiotelecomunicazioni.
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998,  n.  11  (Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta),  e
abrogazione della legge  regionale  21  agosto  2000,  n.  31),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
  «c) impianti con sistemi di comunicazione puntomultipunto fissi con
potenza  al  connettore  d'antenna,  come  definita  dalla  normativa
tecnica di riferimento, maggiore a 10 Watt;»; 
  b) la lettera d) e' abrogata; 
  c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 gli  impianti
non emissivi e gli impianti con EIRP minore di 2W diversi  da  quelli
di cui al comma 3, lettere a) e b).». 
  2. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 8 marzo  2013,  n.
6, e' abrogato.