Art. 2 
 
                          Rideterminazione 
 
  1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le
modalita' previste dal presente articolo e dall'art. 3. 
  2. La rideterminazione  e'  effettuata  moltiplicando  il  montante
contributivo individuale di cui all'art. 3  per  il  coefficiente  di
trasformazione di cui alla  tabella  2  allegata  all'intesa  recante
coefficienti di  trasformazione  per  anno  di  decorrenza,  relativa
all'eta' anagrafica del titolare  dell'assegno  vitalizio  alla  data
della sua decorrenza, assumendo come eta' anagrafica quella  definita
nella nota metodologica costituente parte integrante dell'intesa. 
  3. Le frazioni di anno sono valutate  con  un  incremento  pari  al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra  il  coefficiente  di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e  il  coefficiente
dell'eta' inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi. 
  4. L'assegno vitalizio  rideterminato  non  deve  essere  inferiore
all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'art.
1, comma 2, le aliquote di cui all'allegato A  alla  presente  legge,
approvato dalla Conferenza delle regioni (19/61/SR01/C1 del 3  aprile
2019) e dalla Conferenza dei presidenti delle  assemblee  legislative
delle regioni e delle province autonome (Allegato 1 ordine del giorno
n.  01/2019  del  17  aprile  2019),  individuate  in  ragione  della
differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno  vitalizio
e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti. 
  5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato  ai  sensi  dei
commi precedenti non puo' comunque essere inferiore a  due  volte  il
trattamento  minimo  INPS,   salvo   che   l'assegno   in   godimento
antecedentemente a tale rideterminazione non  sia  gia'  inferiore  a
tale soglia. 
  6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il  pagamento  degli
assegni vitalizi, rideterminati ai sensi  dei  commi  precedenti,  al
momento della prima applicazione della presente legge  sia  superiore
al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa, le
aliquote base dell'allegato A sono  incrementate  per  parametri  del
valore 0,1 sino al raggiungimento del  predetto  limite  di  spesa  e
restano  applicabili  anche  agli   assegni   vitalizi   da   erogare
successivamente alla prima applicazione della presente legge. 
  7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi  2
e 3 e dell'art. 3, sia piu' favorevole rispetto all'assegno vitalizio
rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'allegato
A di cui al medesimo comma 4. L'assegno  vitalizio  a  seguito  della
rideterminazione non puo' comunque  superare  l'importo  dell'assegno
vitalizio spettante, senza tenere conto  delle  riduzioni  temporanee
disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2015. 
  8. L'assegno indiretto e di reversibilita' e' calcolato  applicando
all'assegno vitalizio, come rideterminato  ai  sensi  della  presente
legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale  vigente  al
momento della sua maturazione.