Art. 4 
 
                            Rivalutazione 
 
  1.  Gli  importi  degli  assegni  vitalizi  e  degli   assegni   di
reversibilita', come derivanti dalla rideterminazione, sono  soggetti
a rivalutazione automatica annuale, a  partire  dall'anno  successivo
all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT
di variazione dei prezzi  al  consumo  (FOI)  come  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.