Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge  si
provvede  nell'ambito  del  bilancio  dell'Istituto  per  il  sistema
previdenziale dei consiglieri regionali e, comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio regionale 2019/2021.