Art. 8 
 
              Entrata in vigore e decorrenza di effetti 
 
  1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale
della regione. 
  2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come  individuati  e
sulla base della disciplina di cui alla presente legge,  decorre  nei
suoi effetti dal 1° novembre 2019. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
    Aosta, 28 maggio 2019. 
 
                                                Il Presidente: Fosson 
(Omissis).