Art. 8 Entrata in vigore e decorrenza di effetti 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. 2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° novembre 2019. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 28 maggio 2019. Il Presidente: Fosson (Omissis).