Art. 6 
 
                Pubblicazione del rendiconto generale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo  n.  118/2011,  il
rendiconto generale della regione ed il rendiconto  consolidato  sono
pubblicati  integralmente  nell'apposita  sezione  bilanci  del  sito
internet  della  regione.  Un  estratto  dei  rendiconti,  contenente
l'articolato ed i seguenti prospetti, sono pubblicati nel  Bollettino
Ufficiale della regione: 
    a) quadro generale riassuntivo; 
    b) riepilogo generale delle entrate; 
    c) riepilogo generale delle spese per missioni; 
    d) riepilogo generale delle spese per titoli; 
    e) prospetto equilibri di bilancio; 
    f) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
    g) conto economico; 
    h) stato patrimoniale attivo e passivo di apertura e di chiusura.