Art. 10 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per gli  esercizi  finanziari  2019,  2020  e  2021  agli  oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge si fa  fronte  con  le
risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali  vigenti  di
settore. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la
modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione  e  la  dotazione  di
appositi capitoli. 
  2. Per  gli  esercizi  successivi  al  2021  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge si fa fronte  nell'ambito  delle
autorizzazioni  di  spesa  annualmente  disposte   dalla   legge   di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).