Art. 12 
 
             Modifica alla legge regionale n. 6 del 2014 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  6  del
2014, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  12,  comma  6,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente  assistita),  la  Regione  non  concede  contributi   ad
associazioni, anche se regolarmente iscritte  nei  registri  previsti
dalla  normativa  vigente,  che  nello  svolgimento   delle   proprie
attivita' realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione  di
maternita'». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 1° agosto 2019 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis)