Art. 2 Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale 1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identita' di genere, mediante la promozione di specifiche progettualita' a sostegno delle vittime di discriminazioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonche' per l'inserimento lavorativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per quanto di competenza, in collaborazione con la Consigliera di Parita' regionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e secondo le disposizioni di cui all'art. 32-bis della legge regionale n. 6 del 2014. 2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attivita' di formazione e aggiornamento del personale, promuovono parita' di trattamento di ogni orientamento sessuale e identita' di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi discriminatori e di un linguaggio offensivo o di dileggio. 3. Ai fini della presente legge per stereotipi discriminatori si intendono, nel pieno rispetto della liberta' di pensiero, di educazione e di espressione costituzionalmente garantiti a tutta la cittadinanza, i pregiudizi che producono effetti lesivi della dignita', delle liberta' e dei diritti inviolabili della persona, limitandone il pieno sviluppo. 4. La giunta regionale, con proprio atto, individua indirizzi e modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.