Art. 2 
 
Interventi  in  materia  di  politiche  del  lavoro,   formazione   e
         aggiornamento professionale e integrazione sociale 
 
  1. La Regione e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  adottano  interventi   tesi   a   contrastare   atti   e
comportamenti discriminatori nei confronti delle persone  in  ragione
dell'orientamento sessuale o dell'identita' di  genere,  mediante  la
promozione di specifiche progettualita' a sostegno delle  vittime  di
discriminazioni nell'ambito delle politiche  attive  del  lavoro,  di
formazione e riqualificazione professionale nonche' per l'inserimento
lavorativo,  previo  confronto  con   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative  e,  per  quanto  di   competenza,   in
collaborazione con la Consigliera di  Parita'  regionale  di  cui  al
decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della  legge  28
novembre 2005, n. 246) e secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art.
32-bis della legge regionale n. 6 del 2014. 
  2. La Regione e gli enti locali,  nei  codici  di  comportamento  e
nelle  attivita'  di  formazione  e  aggiornamento   del   personale,
promuovono parita' di trattamento di  ogni  orientamento  sessuale  e
identita' di genere, anche mediante  il  contrasto  degli  stereotipi
discriminatori e di un linguaggio offensivo o di dileggio. 
  3. Ai fini della presente legge per  stereotipi  discriminatori  si
intendono,  nel  pieno  rispetto  della  liberta'  di  pensiero,   di
educazione e di espressione costituzionalmente garantiti a  tutta  la
cittadinanza,  i  pregiudizi  che  producono  effetti  lesivi   della
dignita', delle liberta' e dei  diritti  inviolabili  della  persona,
limitandone il pieno sviluppo. 
  4. La giunta regionale, con proprio  atto,  individua  indirizzi  e
modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.