Art. 7 
Funzioni  di  osservatorio  regionale  sulle  discriminazioni  e   le
  violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di
  genere. 
  1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni
e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identita'
di genere nell'ambito dell'osservatorio  cosi'  come  previsto  dagli
articoli 18 e 41 della legge regionale n. 6 del 2014. 
  2. Le funzioni di monitoraggio comprendono: 
    a) la raccolta dei dati e il  monitoraggio  dei  fenomeni  legati
alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale
e dall'identita' di genere in Emilia-Romagna; 
    b) la  raccolta  ed  elaborazione  delle  buone  prassi  adottate
nell'ambito di azioni e progettualita'  a  sostegno  delle  finalita'
della presente legge. 
  3. La Giunta regionale disciplina  le  modalita'  organizzative  di
integrazione delle funzioni di cui al comma 2. 
  4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al  presente  articolo  non
comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.