Art. 7 Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere. 1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identita' di genere nell'ambito dell'osservatorio cosi' come previsto dagli articoli 18 e 41 della legge regionale n. 6 del 2014. 2. Le funzioni di monitoraggio comprendono: a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identita' di genere in Emilia-Romagna; b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualita' a sostegno delle finalita' della presente legge. 3. La Giunta regionale disciplina le modalita' organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2. 4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.