Art. 9 Costituzione di parte civile e altre disposizioni 1. La Regione Emilia-Romagna valuta l'opportunita', nei casi di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identita' di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunita' regionale, di costituirsi parte civile devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge. 2. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attivita' ledano i principi di non discriminazione di cui all'art. 1, nonche' le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6 del 2014.