Art. 9 
 
          Costituzione di parte civile e altre disposizioni 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna valuta  l'opportunita',  nei  casi  di
violenza determinata dall'orientamento sessuale e  dall'identita'  di
genere di particolare impatto e rilevanza sociale  nella  vita  della
comunita'  regionale,  di   costituirsi   parte   civile   devolvendo
l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e  degli  interventi
di cui alla presente legge. 
  2. La Regione non concede i contributi di cui alla  presente  legge
ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti
dalla  normativa  vigente,  che  nello  svolgimento   delle   proprie
attivita' ledano i principi di non discriminazione di cui all'art. 1,
nonche' le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6 del 2014.